Il giudice di merito ha deciso una causa in cui si é posto il problema della configurabilità del reato di diffamazione e della sussistenza del diritto al risarcimento del danno, qualora ricorrano espressioni denigratorie e violative della privacy in un atto giudiziario, concludendo che era applicabile, per la soluzione del caso, il combinato disposto dell'art. 89 c.p.c. e dell'art. 598 c.p., che consentono l'utilizzo di espressioni offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti all'autorità giudiziaria purché attinenti all'oggetto della causa.