• Privacy - Rapporto di lavoro

Controlli datoriali tramite agenzie investigative: quando c'é violazione della privacy e inutilizzabilità processuale dei dati raccolti dall’agenzia investigativa?

2 marzo 2026

di Claudia Dierna Il Tribunale di Venezia è stato chiamato a decidere in merito alla legittimità del licenziamento per giusta causa comminato ad un lavoratore, affetto da invalidità e riconosciuto portatore di handicap grave, alle dipendenze della Procuratoria di San Marco. Il lavoratore, con il ricorso azionato per impugnare il licenziamento, ha dedotto l’avvenuta violazione della privacy, contestando l’utilizzabilità, ai fini processuali e disciplinari, dei dati raccolti dall’agenzia investigativa assunta dal datore di lavoro per monitorare i suoi spostamenti durante il periodo di assenza dal lavoro.
  • Concorrenza - Aspetti generali

Antitrust e ottemperanza: la riduzione per il programma di compliance si calcola sulla sanzione base originaria

4 marzo 2026

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato è intervenuto su una vicenda sanzionatoria che riguarda il mercato del cartone ondulato, fornendo chiarimenti nel calcolo delle sanzioni antitrust in merito alla base di computo su cui applicare le percentuali di riduzione (nello specifico, per l'adozione di programmi di compliance) quando l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è chiamata a rideterminare il quantum in esecuzione di un giudicato.
  • Tutela dei consumatori - Indennizzi e risarcimenti

Ritardo nei voli aerei: la decisione di "aspettare i passeggeri" interrompe il nesso causale con la circostanza eccezionale

4 marzo 2026

Il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato su una questione relativa ai diritti dei passeggeri nei voli aerei e, soffermandosi sulla distinzione tra la "circostanza eccezionale" e la "decisione gestionale" del vettore, ha stabilito che, se una compagnia aerea sceglie autonomamente di ritardare un volo per attendere passeggeri bloccati ai controlli di sicurezza, tale scelta può escludere l'esonero dalla responsabilità risarcitoria per i voli successivi della stessa giornata, poiché spezza il nesso di causalità diretta tra l'evento esterno e il danno subito dai passeggeri.