di Annalisa Spedicato
La Corte Europea è recentemente intervenuta (causa C‑52/18, sentenza 23 maggio 2019) a chiarire come debba essere interpretato l’articolo 3 della direttiva n. 44 del 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, intitolato "Diritti del consumatore". In particolare, i giudici hanno precisato come debba essere determinato, in caso di difetto del bene acquistato a distanza, il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene stesso, affinché ne sia ripristinata la conformità in applicazione di detta disposizione, e cosa accade se il venditore non comunichi tale luogo al consumatore.









