Se la diffusione in televisione delle immagini di deposizioni testimoniali rese in un processo penale è lecita qualora sia attuata con accorgimenti idonei ad impedire l'identificazione dei testimoni, risulta incongruo e contraddittorio affermare che, poiché gli accorgimenti tecnici suggeriti dal tribunale avrebbero impedito la "valenza delle riprese", dovevano ritenersi legittimi anche mezzi non idonei ad impedire l'identificazione.









