di Claudia Dierna
Non è integrato il reato di “Interferenze illecite nella vita privata” di cui all’art. 615 bis cod. pen. per il solo fatto che si adoperino strumenti di ripresa e osservazione a distanza, nel caso in cui gli stessi siano utilizzati esclusivamente per la captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza privata, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei, intendendo la norma proteggere ciò che tendenzialmente non è visibile ai terzi. Queste le conclusioni del Tribunale, chiamato a pronunciarsi su un caso in cui la parte convenuta si era resa responsabile di aver fotografato in una proprietà privata gli ospiti di un evento allestito al suo interno e che ha ritenuto insussistente il reato in mancanza di ogni protezione rispetto alla pretesa privacy violata.