di Claudia Dierna
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Comune avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi, che condannava l’ente territoriale a risarcire il danno subito da un ex dipendente in conseguenza della pubblicazione sul sito istituzionale di una determina, da cui risultava un riferimento alle patologie patite dallo stesso e che ne avevano determinato il riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio. La Corte, al fine di decidere, ha richiamato l'art. 140-bis del Codice privacy, che disciplina le “Forme alternative di tutela”, con riferimento al reclamo al Garante privacy e al ricorso all'autorità giudiziaria, ed ha chiarito se l’illiceità della condotta tenuta dal Comune, accertata dal Garante con provvedimento definitivo, comportasse la responsabilità anche sul piano civile o se fosse necessaria la prova del danno nel giudizio civile promosso per il risarcimento dei danni.