L’art. 3 del D.L. n. 115/2022, nella sua formulazione letterale, sospende l’efficacia delle sole clausole contrattuali che consentono la modifica unilaterale delle condizioni economiche (ius variandi) per contratti non ancora scaduti. Tale divieto non si estende alle variazioni tariffarie derivanti da rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze predeterminate o alla cessazione del periodo di validità di un'offerta economica, poiché in tali fattispecie l'aggiornamento del prezzo costituisce l'estrinsecazione di un meccanismo bilaterale preventivamente accettato dalle parti in sede di stipula, e non un esercizio unilaterale del potere di variazione.









