di Claudia Dierna
La Cassazione si è pronunciata su un caso in cui una lavoratrice è stata licenziata dalla farmacia presso cui lavorava, in quanto ritenuta responsabile di furti rilevati dalle telecamere installate dal datore di lavoro nel luogo di lavoro. La Suprema Corte, dopo aver ribadito il divieto assoluto di utilizzo di "impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, sancito dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, richiamato dall’art. 114 del Codice della privacy, ha stabilito che tale norma non si ritiene violata quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale.