L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una condotta informativa ingannevole in ordine all'origine geografica di un prodotto alimentare possa essere accertata e sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi delle norme di recepimento di tale direttiva (artt. 20 e ss. Codice del Consumo), pur quando la medesima condotta integri contestualmente una violazione delle regole specifiche sull'informazione alimentare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.









