Nel caso di un accertamento antitrust effettuato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 20, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003, devono essere rimborsati esclusivamente i costi aggiuntivi sostenuti dall’impresa che derivano dalla scelta di proseguire l'ispezione presso i locali della Commissione. Non costituiscono costi rimborsabili le spese legali (onorari) che l'impresa avrebbe presumibilmente sostenuto anche qualora l'ispezione si fosse conclusa presso la propria sede, restando libera la parte di organizzare la propria difesa ma non di traslarne l'onere economico sull'istituzione in assenza di un nesso di causalità esclusivo con il mutamento del luogo dell'ispezione.









