La Cassazione, in riferimento ad un caso relativo alla liceità della realizzazione di parcometri cd. evoluti con la previsione dell'inserimento del numero di targa dei veicoli, ha chiarito che la targa di un autoveicolo può essere definita come "dato personale" e che la società a partecipazione pubblica che ha realizzato tali parcometri, ATAC s.p.a., ha posto in essere un'operazione di trattamento dei dati personali agendo in qualità di "responsabile di trattamento", tenuto, in quanto tale, ad osservare i principi di responsabilizzazione e di liceità del trattamento stabiliti dal GDPR. Poichè ATAC è stata sanzionata dal Garante Privacy per illecito trattamento dei dati personali, la Corte è stata chiamata ad accertare anche se hanno assunto rilievo nella fattispecie le misure tecniche che ATAC riferisce di avere messo in atto nel corso dell’accertamento per sopperire alle deficienze riscontrate dal Garante.