di Claudia Dierna
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in ordine a due controversie vertenti sul risarcimento del danno immateriale che i ricorrenti affermavano di aver subito a causa del furto dei loro dati personali registrati su un’applicazione di «trading» gestita da una società di diritto tedesco. La Corte, al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio tedesco, ha dichiarato che l'articolo 82 del GDPR, dedicato al diritto al risarcimento dei danni provocati da una violazione dei dati personali, deve essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento previsto da tale disposizione svolge una funzione non punitiva ma esclusivamente compensativa e che la funzione esclusivamente compensativa del diritto al risarcimento esclude, di conseguenza, che sia preso in considerazione il carattere eventualmente doloso della violazione.