Chi consente la visualizzazione di programmi televisivi in diretta o in streaming su Internet è fornitore di rete di comunicazione elettronica?
27 dicembre 2018
di Annalisa Spedicato
Il 13 dicembre scorso, la Corte Europea, in risposta ad una domanda pregiudiziale promossa dal Consiglio di Stato francese (procedimento C-298/17), si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 31 della direttiva n. 2002/22/CE modificata dalla direttiva n. 2009/136 sulle comunicazioni elettroniche, chiarendo che un'impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta sul proprio sito Internet, guadagnando con la web advertising, non possa, per tale unico motivo, essere considerata un organismo che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva [servizio universale].









